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eBay si può vendere e comperare di tutto: dalla bicicletta all'oggetto di antiquariato, passando per giocattoli, elettrodomestici, pezzi di elettronica e monili preziosi. Merce nuova oppure usata. Ma attenzione: chi utilizza il sito di aste on line più famoso del mondo per vendere oggetti preziosi deve avere apposita licenza. Ne sa qualcosa l'uomo raggiunto da una ingiunzione di pagamento del Servizio di polizia amministrativa provinciale per avere violato il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (
Tulps).
La contestazione era di avere «intrapreso una attività imprenditoriale di commercio on line attraverso il sito internet di aste e commercio e-Bay, anche di orologi aventi caratteristiche di preziosità (cassa in oro e argento, lancette e indici in oro, laminatura in oro..) in assenza della necessaria licenza di pubblica sicurezza», disciplinata dall'articolo 127 del Tulps. Norma che rientra nelle attività di prevenzione di possibili sistemi di riciclaggio. Una sanzione quantificata in 521 euro, che l'uomo ha però impugnato davanti al giudice di pace.

Il multato, che nella vita svolge tutt'altro lavoro, ha spiegato di essere un collezionista di orologi. L'attività di scambio e compravendita, ha riferito, era stata intrapresa dopo essersi informato da un consulente e anche presso l'Agenzia delle entrate per capire se vi fossero obblighi di natura fiscale. E la risposta ottenuta, spiegò, era stata negativa, trattandosi di vendita tra privati di oggetti usati. Al fine di dimostrare la propria buona fede l'uomo ha fatto presente di avere tenuto traccia di tutti gli scambi fatti e delle cessioni. Come dire che si era trattato di un'attività fatta alla luce del sole.
Ma sul punto l'articolo 127 del
Tulps non lascia dubbi: «I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza dal questore». Il magistrato è giunto alla conclusione che il ricorrente non si sia limitato ad attività di scambio, ma anche di commercio dei preziosi orologi. E per incorrere nella violazione basta anche una semplice negligenza di chi si avventura in aste on line di oggetti preziosi senza apposita licenza. Per questo il ricorso dell'uomo è stato respinto, ma il giudice ha applicato il minimo della sanzione, ovvero 258 euro.